Lo sciopero di lavoratori estranei alla compagnia aerea non esclude l’indennizzo dei passeggeri rimasti a terra
Non può valere, al fine di sollevare la compagnia aerea dalla responsabilità connessa alla prestazione della compensazione patrimoniale, la mera nuda allegazione del ricorso di un evento esterno in sé astrattamente considerato

Il mero richiamo all’avvenuta proclamazione di uno sciopero di lavoratori estranei all’azienda della compagnia aerea – controllori di volo, per la precisione – non basta a liberare quest’ultima dall’obbligo di indennizzare i passeggeri che hanno subito un grosso danno a causa della cancellazione del volo, ossia non hanno potuto utilizzare il ‘pacchetto turistico’ acquistato in precedenza. I giudici precisano che l’astratta riconducibilità di un determinato evento a un ambito categoriale di carattere generale, se da un lato vale ad agevolare la compagnia aerea interessata nella dimostrazione dell’indipendenza dalla propria responsabilità delle cause che hanno determinato la cancellazione di un volo, dall’altro non la esonera dal dovere di allegare tutte le circostanze concrete idonee o utili a confermare l’effettiva insussistenza di residui spazi di intervento o di operatività a tutela dei viaggiatori. Proprio in questa prospettiva si giustifica la distinzione tra eventi interni ed esterni alla compagnia aerea e, nel quadro di tale ripartizione, tra scioperi indetti dal proprio personale e scioperi che risalgono all’iniziativa di lavoratori di soggetti terzi (come, nel caso di specie, a proposito del personale dei controllori di volo), apparendo del tutto intuibile come, in presenza di un evento astrattamente riconducibile a tale ultima categoria (quella dei cosiddetti eventi esterni), l’impegno probatorio della compagnia aerea, quanto alla dimostrazione del ricorso di cause effettive di giustificazione, varrà a porsi in termini di minore severità o rigore. Tuttavia, pur nel ricorso di simili astratte evenienze, ugualmente occorrerà che la compagnia aerea associ, all’allegazione dell’evento esterno (e, dunque, nel caso di specie, dello sciopero indetto da lavoratori riconducibili a terzi soggetti, come nel caso dei controllori di volo) la concreta dimostrazione dell’effettiva insussistenza di alcun residuo potere di intervento, o di alcun margine di operatività ancora utilmente spendibile a fronte della specifica identità della concreta situazione da fronteggiare, non potendo ovviamente valere, al fine di sollevare la compagnia aerea dalla responsabilità connessa alla prestazione della compensazione patrimoniale, la mera nuda allegazione del ricorso di detto evento esterno in sé astrattamente considerato. (Sentenza 42161 del 10 febbraio 2023 della Corte di Cassazione)