L’imbarcazione fa acqua: legittimo il passo indietro del potenziale acquirente

Legittimo parlare di contratto preliminare nonostante il pagamento da parte del compratore e la consegna del natante da parte del venditore

L’imbarcazione fa acqua: legittimo il passo indietro del potenziale acquirente

Se l’imbarcazione oggetto di trattativa fa letteralmente acqua, e l’acquisto è condizionato a una preventiva verifica, allora è legittimo che il soggetto interessato a diventare proprietario del natante faccia un passo indietro e ottenga la restituzione del denaro già versato e, in aggiunta, anche un adeguato risarcimento. I giudici hanno qualificato il contratto concluso tra le parti quale contratto preliminare con l’apposizione di una condizione sospensiva, secondo cui il contratto definitivo sarebbe stato stipulato solo qualora l’ispezione prevista avesse avuto esito positivo. E dato che l’esito delle verifiche effettuate è stato negativo, la condizione non si è verificata e il contratto è rimasto privo di efficacia, osservano i giudici. Proprio per questo, va dichiarata l’inefficacia del contratto preliminare e va condannato il proprietario del natante alla restituzione del prezzo ricevuto, oltre che delle spese sostenute dal potenziale acquirente per l’ispezione tecnica, l’alaggio, il trasporto e il rimessaggio della imbarcazione. I giudici precisano poi che la natura non definitiva del contratto non è superata né dal pagamento del prezzo, avvenuto con postdatazione dell’assegno alla data del contratto definitivo, né dalla consegna dell’imbarcazione, consegna necessaria per la verifica tecnica dello stato del natante. (Ordinanza 21187 del 5 luglio 2022 della Corte di Cassazione)

News più recenti

Mostra di più...