Lentezza nell’erogazione della pensione di reversibilità: nessun addebito all’INPS e nessun risarcimento per la vedova
Decisivo il riferimento al mancato riscontro di una condotta illecita da parte dell’ente previdenziale e al difetto di prova circa la sussistenza del danno lamentato dalla vedova

Nessun addebito a carico dell’INPS per la lentezza nell’erogazione della pensione di reversibilità alla vedova del pensionato, vedova che, perciò, non ha diritto ad alcun risarcimento. Su quest’ultimo punto i giudici sottolineano, da un lato, il mancato riscontro di una condotta illecita da parte dell’ente previdenziale e, dall’altro lato, il difetto di prova circa la sussistenza del danno lamentato dalla vedova. In particolare, i giudici pongono in evidenza la brevità del lasso di tempo intercorso tra la domanda e la corretta erogazione della prestazione (dicembre 2008-marzo 2009). Allo stesso tempo, essi si soffermando sulla entità dei redditi percepiti dalla vedova negli anni 2008-2009. Tutti questi elementi consentono di escludere, secondo i giudici, l’ipotesi che la reazione non prontissima dell’INPS abbia potuto arrecare danno alla vedova. Respinta la tesi proposta dalla vedova e mirata a sostenere che la mancata erogazione, in una prima fase, della prestazione ha comportato la perdita del necessario sostentamento economico e che, comunque, l’illegittimità dell’iniziale diniego da parte dell’INPS configura comunque un danno in re ipsa. I magistrati ribattono ricordando che, in tema di responsabilità civile della pubblica amministrazione, il giudice deve procedere ad accertare se: sussista un evento dannoso; il danno accertato sia qualificabile come ingiusto, in relazione alla sua incidenza su di un interesse rilevante per l'ordinamento (a prescindere dalla qualificazione formale di esso come diritto soggettivo); l'evento dannoso sia riferibile, sotto il profilo causale, facendo applicazione dei criteri generali, ad una condotta della pubblica amministrazione; l'evento dannoso sia imputabile alla responsabilità della pubblica amministrazione, sulla base non solo del dato obiettivo dell'illegittimità del provvedimento, ma anche del requisito soggettivo del dolo o della colpa. (Ordinanza 6293 del 2 marzo 2023 della Corte di Cassazione)