Legittimario e azione di riduzione: nessuna prova della lesione della sua quota di riserva se il de cuius ha disposto con testamento a titolo universale dell’intero asse ereditario
Fondamentale che il de cuius abbia totalmente pretermesso gli ascendenti dalla quota loro riservata

Il principio, secondo cui il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di indicare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, e in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva, non può essere applicato qualora il de cuius, come nel caso preso in esame dai giudici, abbia, senza aver fatto in vita donazioni, disposto con testamento a titolo universale dell'intero asse ereditario ed abbia totalmente pretermesso gli ascendenti dalla quota loro riservata, essendo evidente la sussistenza della lesione lamentata sia nell’an che nel quantum. Entrando poi nei dettagli della vicenda, i giudici precisano che, avendo gli attori indicato gli elementi patrimoniali che contribuivano a determinare la massa ereditaria, nonché, di conseguenza, la quota di legittima integralmente violata, non può reputarsi ulteriormente necessaria l'indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente quota di legittima violata. Di conseguenza, l'omessa allegazione nella citazione introduttiva di beni inclusi nel relictum, o di donazioni o legati disposti dal de cuius, anche in vista dell'imputazione ex se, ove la loro esistenza emerga dagli atti di causa ovvero costituisca oggetto di specifica contestazione delle controparti, non preclude la decisione sulla domanda di riduzione né ne impone il rigetto, dovendo il giudice procedere alle operazioni di riunione fittizia prodromiche al riscontro della lesione, avuto riguardo alle indicazioni complessivamente provenienti dalle parti. (Ordinanza 8554 del 27 marzo 2023 della Corte di Cassazione)