Legittima la multa alla madre che consente al figlio di guidare il veicolo appena acquistato ma privo della targhetta di identificazione

Irrilevante, chiariscono i giudici, il breve lasso di tempo trascorso dalla acquisizione della proprietà del mezzo alla redazione del verbale

Legittima la multa alla madre che consente al figlio di guidare il veicolo appena acquistato ma privo della targhetta di identificazione

Veicolo appena acquistato dalla madre, guidato dal figlio ma privo della targhetta di identificazione: legittima la multa Non in discussione la responsabilità della donna che avrebbe dovuto, secondo i giudici, non acconsentire alla circolazione del mezzo prima di averne regolarizzato l’identificazione presso gli uffici competenti del ‘Dipartimento per i trasporti terrestri’. Irrilevante il breve lasso di tempo trascorso dalla acquisizione della proprietà del mezzo alla redazione del verbale. Priva di fondamento la tesi proposta dalla donna e mirato ad evidenziare che il figlio non circolava alla guida del veicolo mancante della targhetta identificativa, come riportato in verbale, bensì stava portando il veicolo alla Polizia stradale, in luogo di altro soggetto e in adempimento di un ordine. Inutile anche la precisazione che il veicolo era stato da lei acquisito in proprietà mezz’ora prima della redazione del verbale e che perciò non vi era stata possibilità di rendersi conto della mancanza della targhetta. A queste obiezioni i magistrati ribattono ricordando, innanzitutto, che, ‘Codice della strada’ alla mano, i ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi devono avere per costruzione una targhetta di identificazione che dev’essere collocata, come il numero di identificazione del telaio, in punti visibili, su una parte del veicolo che normalmente non sia suscettibile di sostituzione durante l’utilizzazione del veicolo stesso. Tale disposizione è finalizzata a consentire in ogni momento la identificazione del mezzo attraverso la assegnazione ad esso di un numero registrato nella documentazione in possesso della ‘Motorizzazione civile’. In questa vicenda è emerso in modo chiaro che il veicolo non aveva una targhetta del costruttore e, perciò, mancava di uno dei dati identificativi. Altrettanto certo è che il veicolo era di proprietà, all’epoca, della donna, la quale non avrebbe dovuto consentire al figlio di andare in giro con la macchina da lei acquistata appena due ore prima e priva della targhetta di identificazione del costruttore. (Ordinanza 4311 del 13 febbraio 2023 della Corte di Cassazione)

News più recenti

Mostra di più...