Legittima la delibera che riserva uno stallo vicino al portone alla condòmina che vive con un familiare disabile
Inutili le contestazioni mosse da un’altra condòmina. La delibera ha semplicemente individuato una modalità di utilizzo dello spazio comune

Legittima la decisione con cui l’assemblea dello stabile accoglie la richiesta avanzata da una condòmina che vive con un familiare afflitto da grave disabilità motoria – costretto ad usare la carrozzina – e mirata a vedersi riconosciuta la possibilità di parcheggiare la propria autovettura in prossimità del portone d’ingresso del palazzo. Sacrosanta anche la successiva decisione con cui il condominio ha proceduto a delimitare uno stallo vicino al portone con strisce gialle e con apposizione di specifica cartellonistica stradale. Inutile la contestazione mossa da un’altra condòmina. I giudici ribattono osservando che, come riconosciuto dalla stessa condòmina che contesta la delibera assembleare, l’area di parcheggio è molto vasta e ogni condòmino parcheggia in tale spazio anche più di una vettura di proprietà. Di conseguenza è risultato con evidenza che esistono posti disponibili per tutti. Inoltre, va escluso, chiariscono i giudici, che la delibera costituisca un’innovazione vietata. Difatti, non è stata decisa un’assegnazione nominativa definitiva e per un tempo indefinito a favore di un singolo condòmino, bensì l’utilizzazione della cosa comune da parte del singolo condòmino con modalità particolari e diverse rispetto alla sua naturale destinazione. E, tra l’altro, la delibera non indica neanche il soggetto a favore del quale viene attribuito il posto riservato, ponendo, invece, in risalto la sola necessità di favorire le esigenze del portatore di handicap ad un accesso più comodo alla propria abitazione. In sostanza, la delibera non ha riconosciuto diritti reali a singoli condòmini ma ha semplicemente individuato una modalità di utilizzo dello spazio comune, concedendo al condomino con familiare disabile di parcheggiare la propria auto in un’area individuata. (Sentenza del 27 luglio del Tribunale di Roma)