Lecito il varco sul muro condominiale della rampa di accesso al piano seminterrato

Fondamentale, però, che l’opera contestata non comprometta il pari utilizzo degli altri condomini

Lecito il varco sul muro condominiale della rampa di accesso al piano seminterrato

Legittima la realizzazione, operata da un condomino, di un varco sul muro condominiale della rampa di accesso al piano seminterrato. L’opera, contestata da altri condomini, non costituisce servitù, in quanto si tratta di un bene in comproprietà tra le parti, ma rappresenta invece un’attività lecita, poiché il Codice Civile consente un uso più intenso della cosa comune, a condizione che non ne sia compromesso il pari utilizzo da parte degli altri condomini. I giudici sottolineano che il muro condominiale ha la funzione di delimitazione dei beni comuni e non certo quella ad esso attribuita dagli altri condomini, ossia di parcheggio in aderenza lungo la rampa. Nella vicenda presa in esame si è appurato che il condomino ha ricavato nella parte interrata del giardino di sua proprietà un box, a cui si accedeva attraverso la rampa condominiale ed il cui varco, all’uopo realizzato, impediva il parcheggio della vettura che in precedenza veniva ivi collocata. Ma la demolizione del muro condominiale, effettuata per la realizzazione del varco, non ne ha alterato la destinazione, chiariscono i giudici, respingendo le obiezioni dei condomini che contestano la legittimità del varco realizzato sul muro condominiale. E in questa vicenda è emerso che l’uso più intenso da parte del condomino non ha pregiudicato la possibilità di parcheggiare il medesimo numero di autovetture, avendo cura di collocarle diversamente. (Sentenza del 18 luglio 2022 della Corte d’Appello di Roma)

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