Le infiltrazioni e i relativi danni non bastano per ottenere la ricollocazione delle tubazioni presenti nell’appartamento
Decisiva, nel caso specifico, la constatazione, da parte dei giudici, dell'esistenza di una servitù prediale di passaggio delle tubazioni dello stabile in favore del condominio

Nessuna ricollocazione delle tubazioni di scarico delle acque (bianche e ‘nere’) di tutti gli appartamenti condominiali che confluiscono, con tanto di infiltrazioni dannose, all'interno dell'immobile di proprietà esclusiva di un condòmino. Decisiva, nel caso specifico, la constatazione, da parte dei giudici, dell'esistenza di una servitù prediale di passaggio delle tubazioni dello stabile in favore del condominio. In sostanza, i giudici hanno ritenuto la tubatura idrica un'opera oggettivamente visibile, realizzata dal costruttore dello stabile e quindi già presente al momento dell'acquisto dell'unità immobiliare da parte del condòmino che di quella tubatura ha richiesto la rimozione. Difatti, dall'atto di compravendita è risultato che il condomino aveva acquistato l'immobile nello stato in cui si trovava con tutte le servitù. Ciò significa che l'unità immobiliare del condòmino è da catalogarsi come fondo servente. E da questo fondamentale dettaglio consegue il rigetto della domanda di rimozione delle tubazioni passanti per la proprietà esclusiva del condòmino. Allo stesso tempo, è accertata anche la servitù di tubature per destinazione del padre di famiglia nell’immobile del condòmino. (Sentenza del 7 marzo 2023 del Tribunale di Latina)