Lavori nello stabile: il certificato di regolare esecuzione legittima il diritto dell’impresa ad essere pagata
Irrilevante il dettaglio alla mancata approvazione formale del certificato da parte dell’assemblea del condominio

A seguito di lavori nello stabile, il certificato di regolare esecuzione non deve essere per forza approvato formalmente dall’assemblea condominiale. Ciò significa che, pur in assenza di tale votazione, non si può ritenere in automatico che la validità delle opere sia messa in discussione, e che perciò si possa porre in dubbio il diritto dell’impresa che ha eseguito i lavori al pagamento del saldo. I giudici ricordano che il certificato di regolare esecuzione dei lavori, di solito previsto in tema di appalti pubblici, rappresenta un documento, di carattere tecnico, con cui un esperto attesta che le opere sono terminate e che sono state eseguite nel rispetto dell’appalto. Esso, perciò, coincide con il momento in cui il committente verifica le opere eseguite. Proprio in occasione della verifica dei lavori, il committente può contestarli oppure accettarli, e in quest’ultimo caso l’appaltatore ha diritto al corrispettivo pattuito in origine. I giudici precisano poi, analizzando il caso loro sottoposto, che non è necessario che il certificato venga ratificato dall’assemblea del condominio. Al contrario, si tratta di una circostanza irrilevante, poiché è dovere del fabbricato, eventualmente, contestare le opere. Di conseguenza, non si può rimandare a tempo indeterminato il saldo del corrispettivo all’impresa, invocando la mancato approvazione in assemblea del certificato di regolare esecuzione dei lavori che è stato ritualmente consegnato all’amministratore. (Sentenza del 9 gennaio 2023 del Tribunale di Napoli)