L’assenza alla mediazione non può mettere in dubbio la validità della delibera assembleare

Fondamentale però che la mancata partecipazione alla procedura sia stata decisa in autonomia dall’amministratore

L’assenza alla mediazione non può mettere in dubbio la validità della delibera assembleare

Valida la delibera condominiale nonostante la mancata partecipazione del Condominio al procedimento di mediazione. Respinta, nella vicenda presa in esame dai giudici, l’obiezione proposta dal Condomino che ha impugnato la delibera centrata sul fatto che, in sostanza, l’amministratore si è arrogato il diritto di non far partecipare il Condominio alla mediazione, diritto che, invece, competeva all’assemblea. I giudici sottolineano che in realtà l’amministratore non ha informato i condomini della mediazione da espletarsi, così violando il dovere della diligenza nell’espletamento del mandato e, soprattutto, violando il dovere di informazione nei confronti dei condomini. E tale comportamento è di sicuro una grave irregolarità da parte dell’amministratore, osservano i giudici, ma ciò non può bastare per inficiare la deliberazione impugnata dal Condomino. Soprattutto perché la violazione dei doveri da parte dell’amministratore non può comportare alcuna sanzione nei confronti del Condominio, che è stato deliberatamente tenuto all’oscuro dal capo condomino, che invece deve rispondere in altra sede della propria condotta. (Sentenza del 22 marzo 2022 del Tribunale di Palermo)

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