La nuova solida relazione dell’ex moglie non basta per negarle l’assegno divorzile

Necessario valutare altri elementi, quali il contributo da lei offerto alla comunione familiare e la sua eventuale rinuncia - concordata con l’allora coniuge - ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio

La nuova solida relazione dell’ex moglie non basta per negarle l’assegno divorzile

Impossibile negare automaticamente l’assegno divorzile all’ex moglie solo perché ella ha una nuova relazione e col compagno sta portando avanti un progetto di vita comune. Questo il paletto fissato dai giudici, i quali ricordano che qualora sia instaurata una stabile convivenza di fatto da parte dell'ex coniuge economicamente più debole, allora quest’ultimo, se privo anche nell'attualità di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, conserva il diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio, in funzione esclusivamente compensativa. A tal fine, però, il coniuge che richiede l’assegno deve fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, della eventuale rinuncia - concordata con l’allora coniuge - ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge. Nel caso preso in esame dai giudici si è appurato che l’ex moglie ha rivendicato sin dall’inizio il proprio diritto all’assegno divorzile in ragione del proprio personale contributo alla vita famigliare, avendo ella, appena dopo il matrimonio, all’età di 23 anni, interrotto gli studi e rinunciato all’occasionale lavoro presso il negozio dei genitori per dedicarsi alla vita famigliare, accudendo i tre figli avuti dall’unione coniugale. (Ordinanza 5510 del 22 febbraio 2023 della Corte di Cassazione)  

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