La mera consegna dell’opera non comporta l’accettazione dei vizi
L’accettazione dell’opera esige che il committente esprima il gradimento dell’opera, con conseguente manifestazione negoziale che comporta effetti ben determinati, quali l’esonero dell’appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità e il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo

Il dato della mera consegna dell’opera non è sufficiente per ritenere conseguente anche l’accettazione dei relativi vizi. Il caso preso in esame dai giudici riguarda l’opposizione proposta da un privato contro il decreto che gli aveva ingiunto il pagamento di oltre 34.000 euro per l’esecuzione di lavori di abbellimento sulla propria imbarcazione. In secondo grado i giudici hanno ritenuto che il privato avesse accettato i lavori eseguiti. Ciò perché, a fronte della riconoscibilità dei vizi da lui lamentati, la semplice presa in consegna, senza riserve, della barca senza riserve da parte ha comportato, per i giudici di secondo grado, l’esclusione della garanzia dell’appaltatore. I giudici di Cassazione ritengono invece fondamentale distinguere tra atto di consegna e atto di accettazione dell’opera. In sostanza, la consegna costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre l’accettazione dell’opera esige che il committente esprima il gradimento dell’opera stessa, con conseguente manifestazione negoziale che comporta effetti ben determinati, quali l’esonero dell’appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità dell’opera e il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo. Tirando le somme, la mera circostanza della presa in consegna dell’opera non può configurare accettazione della medesima, così come non indica accettazione la conoscibilità dei vizi. (Ordinanza 27915 del 23 settembre 2022 della Corte di Cassazione)