Investita da un’automobile e costretta a rinunciare alla bici: nessun risarcimento ad hoc
I giudici sottolineano che l'impossibilità di andare in bicicletta non necessariamente priva di autonomia negli spostamenti una persona, rimanendo pur sempre la possibilità di altri mezzi privati

Nessun risarcimento ad hoc per la persona che, investita da un’automobile, lamenta di non potere più utilizzare la bici, che sino al giorno dell’incidente era stata il mezzo di trasporto a lei più gradito, e di essere costretta ad utilizzare i mezzi pubblici o altro mezzo di locomozione e, quindi, di non essere più autonoma negli spostamenti. I giudici osservano che la persona danneggiata adduce di non poter utilizzare la bicicletta ma aggiungono che, a fronte di lesioni fisiche come quelle da lei riportate, è un pregiudizio comune ad ogni soggetto che subisce quel tipo di danno. Quindi, non solo si tratta di un danno tipicamente conseguente a quella specifica lesione, ma, di per sé, non è neanche da ritenersi come un danno peculiare. Su quest’ultimo punto i giudici si soffermano per chiarire che l'impossibilità di andare in bicicletta non necessariamente priva di autonomia negli spostamenti una persona, rimanendo pur sempre la possibilità di altri mezzi privati. E comunque, viene aggiunto, la presunta perdita di autonomia negli spostamenti di suo non è un pregiudizio ulteriore rispetto a quello insito nella invalidità già riconosciuta alla persona rimasta danneggiata dopo essere stata investita da una vettura. (Ordinanza 6378 del 3 marzo 2023 della Corte di Cassazione)