Investimenti finanziari: la mancata sottoscrizione del contratto-quadro da parte della banca non lo rende nullo

La forma scritta è integrata nonostante la mancata contestuale apposizione della sottoscrizione da parte dell’istituto di credito

Investimenti finanziari: la mancata sottoscrizione del contratto-quadro da parte della banca non lo rende nullo

In materia di investimenti finanziari la nullità del contratto non può ravvisarsi nel mero dato della mancanza di sottoscrizione ai contratti-quadro da parte dell’istituto di credito. Anche perché per forma scritta del contratto non deve intendersi la sottoscrizione da parte dell’intermediario, poiché, in realtà, la forma scritta è comunque integrata nonostante la mancata contestuale apposizione della sottoscrizione da parte della banca. Nel caso preso in esame dai giudici è emerso che due contratti-quadro, risalenti al maggio del 1999, sono stati sottoscritti dagli investitori ed i documenti sono stati a loro consegnati. Quindi, osservano i giudici, non può essere invocata la cosiddetta nullità di protezione, non occorrendo, ai fini della validità del contratto, la sottoscrizione del delegato della banca. Ciò che rileva, difatti, è che risulti provato l’accordo, con riguardo alla sottoscrizione dell’investitore, con la successiva consegna della scrittura allo stesso investitore, ai fini della validità del contratto-quadro. E comunque il consenso della banca può risultare anche a mezzo di comportamenti concludenti. (Ordinanza 19811 del 20 giugno 2022 della Corte di Cassazione)

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