Investimenti finanziari: la mancata sottoscrizione del contratto-quadro da parte della banca non lo rende nullo
La forma scritta è integrata nonostante la mancata contestuale apposizione della sottoscrizione da parte dell’istituto di credito

In materia di investimenti finanziari la nullità del contratto non può ravvisarsi nel mero dato della mancanza di sottoscrizione ai contratti-quadro da parte dell’istituto di credito. Anche perché per forma scritta del contratto non deve intendersi la sottoscrizione da parte dell’intermediario, poiché, in realtà, la forma scritta è comunque integrata nonostante la mancata contestuale apposizione della sottoscrizione da parte della banca. Nel caso preso in esame dai giudici è emerso che due contratti-quadro, risalenti al maggio del 1999, sono stati sottoscritti dagli investitori ed i documenti sono stati a loro consegnati. Quindi, osservano i giudici, non può essere invocata la cosiddetta nullità di protezione, non occorrendo, ai fini della validità del contratto, la sottoscrizione del delegato della banca. Ciò che rileva, difatti, è che risulti provato l’accordo, con riguardo alla sottoscrizione dell’investitore, con la successiva consegna della scrittura allo stesso investitore, ai fini della validità del contratto-quadro. E comunque il consenso della banca può risultare anche a mezzo di comportamenti concludenti. (Ordinanza 19811 del 20 giugno 2022 della Corte di Cassazione)