Inutilizzabile il credito IVA acquistato con scrittura privata autenticata: il notaio colpevole e obbligato a risarcire l’acquirente

I giudici pongono in evidenza la perdita conseguita all’inadempimento da parte del professionista, inadempimento da cui è altresì scaturita la nullità del contratto di cessione per impossibilità dell'oggetto

Inutilizzabile il credito IVA acquistato con scrittura privata autenticata: il notaio colpevole e obbligato a risarcire l’acquirente

Notaio colpevole e tenuto a risarcire la società che ha acquistato da un’altra società un credito IVA, con tanto di scrittura privata autenticata dal professionista, e ha poi scoperto che quest'ultimo, contrariamente ai doveri del proprio ufficio, non l'aveva informata che il credito non poteva essere chiesto a rimborso né portato in compensazione, poiché la società cedente non ne aveva chiesto il rimborso nella dichiarazione IVA allegata al contratto di cessione. I giudici pongono in evidenza la perdita conseguita all’inadempimento da parte del professionista, inadempimento da cui è altresì scaturita la nullità del contratto di cessione per impossibilità dell'oggetto. Non può dubitarsi, secondo i giudici, che sussista uno stretto rapporto causale tra la condotta omissiva del notaio ed il danno arrecato alla società che ha acquistato l’inutilizzabile credito IVA. Non rileva affatto, invece, la circostanza che dalla nullità dell'atto di cessione discendano anche conseguenze afferenti al rapporto tra la società cedente e la società cessionaria, poiché una cosa è l'obbligo di restituzione a titolo di indebito da parte della società cedente per aver ricevuto un corrispettivo privo di causa, altra cosa è l'obbligo del notaio di risarcire la parte nei cui confronti la propria condotta omissiva ha determinato un danno risarcibile. (Sentenza 9675 del 12 aprile 2023 della Corte di Cassazione)  

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