Installazione di un ripetitore destinato a rimanere per nove anni sul terrazzo dello stabile: valida la delibera di approvazione anche senza l’unanimità
Sancita la validità della delibera impugnata che si limitava solo a fissare in nove anni la durata del contratto di locazione stipulato fra il condominio e una società

Valido il contratto di locazione stipulato dal condominio per l’installazione di un ripetitore di segnale radio se ha una durata non superiore a nove anni, anche se la relativa delibera è stata adottata senza il consenso unanime dei condòmini. Questo il paletto fissato dai giudici chiamati a prendere in esame l’impugnazione, da parte di una condòmina, di una delibera con cui il condominio ha di fatto modificato l’originario contratto di locazione stipulato con una società e l’ha fatto eliminando la clausola che prevedeva una durata del rapporto contrattuale superiore a nove anni. In sostanza, la delibera è illegittima, secondo la condòmina, poiché è stata adottata senza l’unanimità dei consensi, ma, invece, secondo i giudici, non vi sono i presupposti per contestare l’operato del condominio. Per fare chiarezza, comunque, i giudici effettuano alcune osservazioni sulle maggioranze necessarie per l’adozione di una delibera assembleare che riconosca ad un terzo la possibilità di installare un impianto su un terrazzo condominiale in virtù di un contratto di locazione di durata non superiore a nove anni. In particolare, i giudici ribadiscono la validità della delibera impugnata che si limitava solo a fissare in nove anni la durata del contratto di locazione stipulato fra il condominio e la società. (Sentenza del 9 gennaio 2023 del Tribunale di Roma)