Informazioni non adeguate ai creditori: revocabile l’ammissione al concordato
Il debitore ha l'obbligo di fornire una completa, corretta ed effettiva comunicazione su tutti i fattori relativi alle condizioni dell'impresa e alla convenienza della proposta, in funzione di una compiuta informativa del ceto creditorio

Possibile la revoca dall’ammissione al concordato se il debitore non ha fornito informazioni adeguate ai creditori. Questo il paletto fissato dai giudici, i quali hanno sancito, con un principio ad hoc, che, alla luce della legge fallimentare, il debitore ha l'obbligo di fornire una completa, corretta ed effettiva comunicazione su tutti i fattori relativi alle condizioni dell'impresa e alla convenienza della proposta, in funzione di una compiuta informativa del ceto creditorio. In questa ottica, quindi, integra un atto di frode l'omessa o ‘insufficiente informazione circa fatti o atti rilevanti, quando abbia valenza anche solo potenzialmente decettiva, a prescindere quindi dal pregiudizio arrecato o meno in concreto ai creditori. Di conseguenza, non occorre la volontaria preordinazione della condotta al conseguimento dell'effetto decettivo, ma è sufficiente la consapevolezza di aver taciuto o di aver fornito un’informazione incompleta. Nel caso specifico, preso in esame dai giudici, è stata revocata la procedura di concordato preventivo stabilita in origine in favore di una cooperativa agricola. (Decreto del 14 giugno 2023 del Tribunale di Foggia)