Infezione post trasfusione: il diritto al risarcimento è soggetto alla prescrizione quinquennale

La prescrizione decorre dal giorno in cui la malattia viene percepita, o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche

Infezione post trasfusione: il diritto al risarcimento è soggetto alla prescrizione quinquennale

La responsabilità del Ministero della Salute per i danni conseguenti ad infezioni da virus ‘HBV’, ‘HIV’ e ‘HCV’ contratte da soggetti sottopostisi a trasfusioni di sangue è di natura extracontrattuale, né sono ipotizzabili, al riguardo, figure di reato tali da innalzare i termini di prescrizione (epidemia colposa o lesioni colpose plurime). Ne consegue che il diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto tali patologie per fatto doloso o colposo di un terzo è soggetto al termine di prescrizione quinquennale che decorre, Codice Civile alla mano, non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita, o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche, da ritenersi coincidente non con la comunicazione del responso della Commissione medica ospedaliera ma con la proposizione della relativa domanda amministrativa, che attesta l'esistenza, in capo al soggetto, di una sufficiente ed adeguata percezione della malattia. Ampliando l’orizzonte, poi, i giudici aggiungono che il diritto al risarcimento di danni alla salute lungolatenti o ad esordio occulto (come nel caso di contagio o di patologie silenti) inizia a prescriversi dal momento in cui il danneggiato, con la diligenza esigibile non da lui ma dall'uomo medio, possa avvedersi di essere malato. Ne consegue che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto per contagio da emotrasfusioni una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre dal giorno in cui tale malattia venga percepita - o possa essere percepita usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche - quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo. Erroneo, quindi, individuare, come nel caso preso in esame dai giudici, l’exordium praescriptionis nella giornata in cui il soggetto danneggiato ebbe modo di eseguire, in occasione del ricovero presso una struttura ospedaliera, alcune analisi da cui emersero delle alterazioni degli indici di funzionalità epatica e la positività al virus ‘HCV’. (Ordinanza 6595 del 6 marzo 2023 della Corte di Cassazione)  

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