Incontestabile il verbale fornito dei dettagli più importanti

Necessario che il documento rappresenti un resoconto dello svolgimento della riunione assembleare

Incontestabile il verbale fornito dei dettagli più importanti

Impossibile mettere in discussione il verbale assembleare se esso presenta quei fondamentali dettagli che lo rendono un resoconto dello svolgimento della riunione. Nello specifico, è necessario che il verbale provi che l’assemblea è stata ritualmente convocata e che vi è  stata discussione e, infine, che la proposta posta ai voti è stata approvata o respinta e con quali maggioranze. Respinta dai giudici, nel caso loro sottoposto, l’istanza con cui alcuni condòmini avevano impugnato delle deliberazioni assembleari, sostenendo che il verbale non conteneva gli elementi indispensabili per il riscontro della validità della costituzione e del quorum deliberativo. I giudici hanno rilevato, sulla base della documentazione esaminata, che le delibere erano state precedute da rituali convocazioni ed erano state legittimamente assunte con il voto favorevole dei condòmini e sulla base dei millesimi necessari. Per fare chiarezza, poi, i giudici precisano che il metodo collegiale consiste in un procedimento che si sviluppa attraverso fasi distinte, configurate dallo svolgimento di diverse attività (la comunicazione dell'avviso di convocazione con l'ordine del giorno, la costituzione, la discussione, la votazione, la verbalizzazione), tutte necessarie ai fini della validità della deliberazione. E la redazione del verbale costituisce una delle prescrizioni di forma che devono essere osservate e che si pone sullo stesso piano delle altre formalità richieste dalla legge. La redazione del verbale raffigura dunque un momento necessario dello svolgimento del procedimento collegiale, perché costituisce il documento che ufficialmente dimostra lo svolgimento delle attività prescritte. Dalla verbalizzazione risulta, infatti, se l'assemblea sia stata ritualmente convocata, se la costituzione sia stata considerata regolare, se vi sia stata discussione e, infine, se la proposta posta ai voti sia stata approvata o respinta e con quali maggioranze. (Sentenza del 16 marzo 2023 del Tribunale di Napoli)  

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