Inammissibile la liquidazione del patrimonio del debitore che fa affidamento solo sul contributo offertogli dalla madre

Per i giudici la finanza esterna non può essere considerata come bene proprio del debitore sicché non vi è alcun patrimonio da liquidare

Inammissibile la liquidazione del patrimonio del debitore che fa affidamento solo sul contributo offertogli dalla madre

Respinta l’ipotesi della liquidazione del patrimonio quando il pagamento dei creditori si fonda unicamente su finanza esterna in favore del debitore. Impossibile, quindi, fare ricorso alla procedura di sovraindebitamento mediante liquidazione del patrimonio. Ciò perché, nella vicenda in esame, l’attivo da distribuire ai creditori risulta costituito unicamente dal contributo messo a disposizione da un soggetto esterno. Nello specifico, il soggetto era titolare di un’impresa individuale poi cancellata mentre attualmente risulta essere disoccupato e non possedere alcun patrimonio. Inoltre, l’importo destinato al soddisfacimento dei creditori è costituito dalla somma mensile di 350 euro derivante unicamente dall’apporto di finanza esterna messo a disposizione dalla madre. Deve considerarsi inammissibile, perciò, la domanda di liquidazione del patrimonio che, in carenza di beni e redditi futuri del soggetto, risulti fondata esclusivamente sul contributo fornitogli da un soggetto esterno. Ciò perché la finanza esterna non può essere considerata come bene proprio del debitore perciò non vi è alcun patrimonio (nemmeno futuro) da liquidare. (Ordinanza del 23 giugno 2022 del Tribunale di Mantova)

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