Imprenditore individuale fallito: possibile coinvolgere anche la società di fatto da lui costituita con altri soggetti

Fondamentale però valutare l’attività di impresa svolta come ditta individuale e quella svolta come società di fatto

Imprenditore individuale fallito: possibile coinvolgere anche la società di fatto da lui costituita con altri soggetti

Per procedere all’estensione del fallimento dell’imprenditore individuale alla società di fatto da lui costituita con altri soggetti, e a questi ultimi quali soci illimitatamente responsabili, occorre che l’attività d’impresa sia riferibile alla società di fatto.
Questo il punto fermo fissato dai giudici (sentenza numero 482 del 9 gennaio 2026 della Cassazione), chiamati a prendere in esame il fallimento di una società di fatto tra tre soci (con annesso fallimento personale di questi ultimi), in estensione del già dichiarato fallimento, quale imprenditore individuale, di uno dei tre soci.
Ampliando l’orizzonte oltre la specifica vicenda, i magistrati di Cassazione mettono in chiaro il legame che deve sussistere, ai fini dell’estensione del fallimento, tra impresa individuale fallita e attività della società di fatto (rectius: tra l’accertamento del presupposto del fallimento della persona fisica in quanto imprenditore commerciale e l’accertamento che l’impresa è riferibile ad una società).
Sicuramente la dichiarazione di fallimento implica l’accertamento non solo dell’esistenza dell’impresa, ma anche della sua natura, nel senso che deve essere accertato il concreto ed effettivo esercizio di una determinata attività di natura commerciale. Tuttavia, questo aspetto può restare implicito e sottinteso nella motivazione della sentenza di fallimento, in particolare qualora essa sia pronunciata all’esito di un procedimento in cui non sia stata contestata la qualità di imprenditore commerciale del soggetto.
La mancanza di un accertamento esplicito circa il concreto oggetto dell’attività d’impresa non comporta alcuna presunzione che tale accertamento abbia riguardato lo svolgimento dell’attività proprio e soltanto così come indicata nel registro delle imprese o desumibile dalla ditta scelta dall’imprenditore per distinguersi sul mercato.
Per procedere all’estensione del fallimento dell’imprenditore individuale alla società di fatto da lui avviata con altri soggetti, e a questi ultimi quali soci illimitatamente responsabili, occorre che l’attività d’impresa del primo – così come esplicitamente o implicitamente accertata nella sentenza di fallimento – sia riferibile alla società di fatto, perché, in caso di sostanziale estraneità tra l’attività della persona fisica e quella esercitata collettivamente, trova applicazione la norma secondo cui il fallimento del socio illimitatamente responsabile non determina il fallimento della società. Tuttavia, la riferibilità dell’impresa alla società di fatto non richiede la perfetta identità tra attività d’impresa accertata nella sentenza dichiarativa del fallimento dell’imprenditore individuale e attività d’impresa accertata successivamente come esercitata in società, essendo sufficiente, precisano i giudici di Cassazione, che vi sia una linea di continuità tra i due accertamenti, come avviene nel caso in cui, dopo la dichiarazione di fallimento dell’imprenditore individuale, emerga che l’attività commerciale da lui svolta ufficialmente era solo un segmento di una più ampia attività svolta in società con altri soggetti. In tal caso, il curatore può e deve procedere con l’istanza per l’estensione del fallimento e, nel corso della relativa istruttoria, devono essere accertate sia l’esistenza della società, sia la relazione tra l’attività di questa e quella accertata nella sentenza di fallimento dell’imprenditore individuale.
A tale proposito, poi, l’indicazione del legislatore secondo cui l’estensione del fallimento dall’imprenditore individuale alla società successivamente scoperta avviene allo stesso modo dell’ipotesi inversa (ovverosia dell’estensione del fallimento dalla società ad un socio occulto successivamente scoperto) va letta cum grano salis. Difatti, l’accertamento dell’esistenza di un diverso soggetto imprenditore (cosa che non avviene nella estensione del fallimento dalla società al socio) implica inevitabilmente una nuova e diversa dimensione e connotazione dell’impresa rispetto a quella che si supponeva esercitata dalla singola persona fisica. L’impresa collettiva non può essere, per definizione, l’identica impresa esercitata dall’imprenditore individuale, non foss’altro perché si tratta di un’impresa attribuita a un diverso soggetto imprenditore, mentre la scoperta di un socio occulto non muta l’imputazione soggettiva del fallimento già dichiarato in capo alla società.
Proprio per questo, a ben vedere, anche la corretta affermazione secondo cui non occorre accertare l’insolvenza del socio occulto al fine di estendergli il fallimento della società va adattata, nel caso di trasformazione del fallimento individuale in fallimento sociale, nel senso di una mera presunzione di insolvenza della società di fatto, salvo prova contraria, posto che la società di fatto fallisce, quand’anche in estensione, in quanto imprenditore commerciale e non per effetto automatico del precedente fallimento del socio.
Per maggiore chiarezza, poi, viene precisato che, in caso di insolvenza dell’imprenditore individuale, la dichiarazione di fallimento non colpisce l’impresa, come entità a sé stante (né tanto meno la ditta, che, nel suo significato proprio, non è altro che il nome scelto dall’imprenditore per distinguersi sul mercato), ma la persona fisica dell’imprenditore, con tutto il suo patrimonio e senza alcuna distinzione tra sfera dell’attività commerciale considerata al fine della dichiarazione di fallimento e sfera dell’attività privata o di altre attività di qualsiasi tipo eventualmente svolte. Pertanto, anche l’istanza di fallimento non è mai diretta contro l’impresa, in quanto tale, bensì sempre contro la persona fisica, in quanto imprenditore individuale.
Ciò posto, non c’è dubbio che, per dichiarare il fallimento di una persona fisica, la necessità di accertare che si tratti di un imprenditore commerciale comporta anche la necessità di accertare la specifica attività commerciale da lui concretamente esercitata. Tuttavia, è ben possibile che tale aspetto rimanga implicito nella motivazione della sentenza di fallimento, in particolare nel caso in cui la qualità di imprenditore commerciale non sia stata oggetto di contestazione da parte della persona fisica, che si sia invece attivamente difesa sotto altri profili, quali la sussistenza dell’insolvenza o le dimensioni dell’impresa. In questo caso, non vi è alcuna norma che imponga di stabilire una esatta corrispondenza tra l’attività commerciale accertata nella sentenza di fallimento della persona fisica e le indicazioni sull’oggetto dell’attività contenute nel registro delle imprese, a prescindere dalla circostanza che nell’intestazione della sentenza al nome della persona fisica fallita sia accostata la ditta dichiarata al registro delle imprese.

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