Impatto con un veicolo non identificato: il soggetto danneggiato non deve provare che l'impossibilità della identificazione del responsabile del sinistro non sia derivata da una sua negligenza

Illogico sostenere l'esistenza di un onere di collaborazione del soggetto danneggiato quale condizione dell'azione risarcitoria da lui proposta nei confronti dell'impresa designata dal ‘Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada’

Impatto con un veicolo non identificato: il soggetto danneggiato non deve provare che l'impossibilità della identificazione del responsabile del sinistro non sia derivata da una sua negligenza

A fronte di un incidente stradale che vede non identificato il veicolo ritenuto colpevole del sinistro, è illogico sostenere l'esistenza di un onere di collaborazione del soggetto danneggiato quale condizione dell'azione risarcitoria da lui proposta nei confronti dell'impresa designata dal ‘Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada’. I giudici precisano che la legge, nella particolare fattispecie costituita da un sinistro provocato da un veicolo rimasto ignoto, non richiede che il soggetto danneggiato debba dare la prova che l'impossibilità della identificazione del responsabile del sinistro non sia derivata da una sua negligenza ma soltanto che vi siano elementi per ritenere che il sinistro sia effettivamente avvenuto per responsabilità di un veicolo rimasto ignoto, senza che possa addebitarsi al soggetto danneggiato l'onere di indagini articolate o complesse che esorbitino dal dovere di diligenza. Ad opinare diversamente, ove si prospettasse cioè un obbligo per il soggetto danneggiato di dare la prova positiva della non imputabilità a sé della mancata identificazione del responsabile del sinistro, verrebbe meno, chiariscono i giudici, la finalità pubblicistica, propria dell'istituzione del ‘Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada’, di garantire al soggetto danneggiato una tutela a carico della collettività attraverso la liquidazione del danno a carico dell'impresa designata dal ‘Fondo’. Se così è, concludono i giudici, non si può richiedere al soggetto danneggiato altro che un obbligo di diligenza nel comunicare tutti i dati disponibili e non gravarlo della prova delle ragioni dell'impossibilità della identificazione del veicolo responsabile del sinistro. (Ordinanza 6445 del 3 marzo 2023 della Corte di Cassazione)  

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