Immobile non di pregio: difficile sostenere che i lavori ne abbiano leso il decoro architettonico
Rilevante la constatazione che sullo stabile sono già stati eseguiti altri interventi che lo hanno pregiudicato

Impossibile ipotizzare una violazione del decoro architettonico dell’edificio se l’intervento posto sotto i riflettori non ha determinato, nel suo complesso, uno stravolgimento dello stabile, che, peraltro, non è di pregio e ha in passato già subito altri interventi che ne hanno pregiudicato la conformazione originaria. Inutile, quindi, chiariscono i giudici, l’azione proposta dal condomino che ha impugnato una delibera assembleare, chiedendone la nullità per aver approvato, senza il consenso unanime, la realizzazione di lavori che, a suo dire, avrebbero profondamente alterato il decoro architettonico dell’edificio. Più precisamente, il condomino ha eccepito che l’intervento, impropriamente qualificato di manutenzione straordinaria, ma in realtà di ristrutturazione edilizia, ledeva il decoro dell’edificio, tanto più in ragione del fatto che interessava una sola parte della facciata, l’altra rimanendo inalterata nella sua conformazione originaria. I giudici ribattono osservando che l’immobile non è di pregio e che in passato sono stati eseguiti altri interventi che lo hanno già pregiudicato, e quindi non è possibile ritenere che l’ulteriore intervento ne abbia alterato in maniera apprezzabile il decoro architettonico. Nello specifico, è emerso che lo stabile è stato oggetto di altri, precedenti interventi che, in qualche misura, hanno inciso sulla sua conformazione originaria. Il riferimento è, in particolare, agli infissi, alle murature della facciata, alle dimensioni non uniformi delle aperture e alle inferriate, tra l’altro. Tutti interventi, questi, che, da chiunque realizzati e per qualunque ragione compiuti, hanno creato una qualche disarmonia nella complessiva estetica dell’edificio e, in particolare, della facciata. In conclusione, il limite del rispetto del decoro architettonico deve essere valutato con una certa indulgenza quando il fabbricato non mostra elementi di particolare valore e, per di più, è già stato oggetto di precedenti interventi che ne hanno pregiudicato l’originaria fisionomia. (Sentenza del 23 giugno 2022 del Tribunale di Bergamo)