Immobile a garanzia del credito: frutti imputabili come interessi per il creditore
Non configurabile il divieto del patto commissorio se il trasferimento del bene avviene per soddisfare un precedente credito rimasto insoluto

L’anticresi è il contratto con cui il debitore o un soggetto terzo si obbliga a consegnare un immobile al creditore a garanzia del credito, affinché il creditore ne percepisca i frutti imputandoli agli interessi, se dovuti, e quindi al capitale, sicché non è configurabile tale figura contrattuale nell’ipotesi in cui non sia previsto che i frutti derivanti dal godimento del bene concorrano ad estinguere il debito. In tale contesto, però, il divieto del patto commissorio – cioè dell’accordo con cui si conviene che, in mancanza del pagamento di un debito nel termine fissato, la proprietà della cosa posta a garanzia dell’adempimento passi al creditore – non è configurabile qualora il trasferimento avvenga allo scopo di soddisfare un precedente credito rimasto insoluto. E va esclusa la violazione del divieto del patto commissorio anche quando manchi l’illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore, accettando preventivamente il trasferimento di un suo bene come conseguenza della mancata estinzione del debito che viene a contrarre. Infine, il divieto di tale patto non è applicabile allorquando la titolarità del bene passi all’acquirente con l’obbligo di ritrasferimento al venditore se costui provvederà all’esatto adempimento. (Sentenza 19694 del 17 giugno 2022 della Corte di Cassazione)