Illegittima la delibera che limita l’orario di utilizzo dell’ascensore di servizio e così danneggia il condomino disabile
Fondamentale il riferimento al principio di solidarietà condominiale, secondo cui la coesistenza di più unità immobiliari in un unico fabbricato implica di per sé il contemperamento di vari interessi, tra i quali deve includersi anche quello delle persone disabili alla eliminazione delle barriere architettoniche

Cancellata dai giudici la delibera assembleare che limita l’uso dell’ascensore di servizio nel solo orario di lavoro del portiere, inibendone pertanto il funzionamento in orario notturno e nei giorni festivi, e così realizza una illecita limitazione all’uso pieno di tale bene comune, causando peraltro una grave violazione nei confronti di un condomino portatore di handicap. Netta la posizione dei giudici: se non possono essere lesi da delibere dell’assemblea condominiale, adottate a maggioranza, i diritti dei condomini attinenti alle cose comuni, a maggior ragione non possono essere lesi da delibere non adottate all’unanimità i diritti personali dei condomini disabili. (Sentenza del 3 agosto 2022 del Tribunale di Roma)