Il miglioramento economico può far perdere l’assegno divorzile all’ex moglie

Rilevante anche il peggioramento subito dall’ex marito. Da non trascurare, poi, la breve durata del matrimonio e la mancanza di un contributo della donna alla formazione del patrimonio familiare

Il miglioramento economico può far perdere l’assegno divorzile all’ex moglie

A rischio l’assegno divorzile riconosciuto in un primo momento all’ex moglie se si appura che lei ha visto migliorate le proprie condizioni patrimoniali mentre sono peggiorate quelle del marito. A fronte di tali elementi, è poco plausibile una semplice riduzione del quantum dell’assegno, soprattutto tenendo presenti ulteriori dati di fatto che pongono dubbi sulla legittimità della pretesa avanzata dalla donna verso l’ex marito. Su questo fronte, difatti, i giudici sottolineano che non possono essere trascurati dettagli fondamentali quali la brevissima durata del matrimonio e la mancanza di un contributo della moglie alla formazione del patrimonio familiare. I giudici aggiungono poi che all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche la natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente l’assegno non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. In sostanza, la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. (Ordinanza 6027 del 28 febbraio 2023 della Corte di Cassazione)  

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