Il lunghissimo periodo di possesso utile di un terreno non basta per l’usucapione

Non sufficiente poi la mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario

Il lunghissimo periodo di possesso utile di un terreno non basta per l’usucapione

Irrilevante il lunghissimo periodo di possesso utile di un terreno per potere rivendicarne l’usucapione del diritto di proprietà. Nel caso specifico preso in esame, e concernente un fondo rustico - con annessi immobili - oggetto di pignoramento, i giudici precisano che per l’usucapione non può bastare l'attività di coltivazione e di manutenzione degli immobili - attività che si asserisce essere stata diuturna per un lunghissimo periodo di tempo, cioè fin dalla metà degli anni '70 -, poiché non è emerso alcun elemento che essa sia stata condotta contro la volontà dei proprietari formali, e allo stesso tempo non sono stati fornite prove certe che essa sia stata in realtà continua per tutto il periodo. I giudici sottolineano poi la non decisività dell’attività di coltivazione e di manutenzione quali decisivi indici dell'animus possidendi, requisito indispensabile del possesso utile all'usucapione. A questo proposito viene richiamato il principio secondo cui non è sufficiente, ai fini dell'accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo e ai fini della prova del possesso uti dominus del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario, e non esprime comunque un'attività idonea a realizzare l'esclusione dei terzi dal godimento del bene, che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. Ciò significa che la mera utilizzazione del fondo non è sufficiente ai fini dell'acquisto del diritto di proprietà a titolo originario per usucapione, essendo necessari atti idonei a esprimere in concreto l'esercizio della signoria uti dominus sul bene, poiché per l'usucapione di un terreno agricolo occorrono la dimostrazione del possesso continuato e ininterrotto per almeno un ventennio e la dimostrazione di specifici indizi che consentano di accertare la volontà di utilizzo del fondo come proprietario. (Sentenza del 24 marzo 2023 del Tribunale di Catanzaro)

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