Il lunghissimo periodo di possesso utile di un terreno non basta per l’usucapione
Non sufficiente poi la mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario

Irrilevante il lunghissimo periodo di possesso utile di un terreno per potere rivendicarne l’usucapione del diritto di proprietà. Nel caso specifico preso in esame, e concernente un fondo rustico - con annessi immobili - oggetto di pignoramento, i giudici precisano che per l’usucapione non può bastare l'attività di coltivazione e di manutenzione degli immobili - attività che si asserisce essere stata diuturna per un lunghissimo periodo di tempo, cioè fin dalla metà degli anni '70 -, poiché non è emerso alcun elemento che essa sia stata condotta contro la volontà dei proprietari formali, e allo stesso tempo non sono stati fornite prove certe che essa sia stata in realtà continua per tutto il periodo. I giudici sottolineano poi la non decisività dell’attività di coltivazione e di manutenzione quali decisivi indici dell'animus possidendi, requisito indispensabile del possesso utile all'usucapione. A questo proposito viene richiamato il principio secondo cui non è sufficiente, ai fini dell'accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo e ai fini della prova del possesso uti dominus del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario, e non esprime comunque un'attività idonea a realizzare l'esclusione dei terzi dal godimento del bene, che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. Ciò significa che la mera utilizzazione del fondo non è sufficiente ai fini dell'acquisto del diritto di proprietà a titolo originario per usucapione, essendo necessari atti idonei a esprimere in concreto l'esercizio della signoria uti dominus sul bene, poiché per l'usucapione di un terreno agricolo occorrono la dimostrazione del possesso continuato e ininterrotto per almeno un ventennio e la dimostrazione di specifici indizi che consentano di accertare la volontà di utilizzo del fondo come proprietario. (Sentenza del 24 marzo 2023 del Tribunale di Catanzaro)