Il divieto indicato nel regolamento condominiale non basta a bloccare l’affittacamere

Decisiva la lettura e l’analisi del contratto di acquisto dell’immobile poi utilizzato come guest house

Il divieto indicato nel regolamento condominiale non basta a bloccare l’affittacamere

Salvo il diritto del proprietario e del conduttore di un appartamento inserito in un palazzo a portare avanti l’attività di guest house e affittacamere se il divieto, fissato nel regolamento del condominio, di dare in affitto singole camere – vuote o arredate – non è inserito in una nota di trascrizione che accompagni il contratto relativo all’immobile. A dare forza alla posizione del proprietario e del conduttore, poi, è la constatazione, nella vicenda presa in esame dai giudici, della mancata trascrizione del regolamento condominiale e della mancanza di prove in merito al fatto che il regolamento di Condominio e la specifica clausola – ossia il divieto di dare in affitto singole camere – fossero stati oggetto di accettazione al momento dell’acquisto dell’immobile da parte del proprietario. Inutili, quindi, le contestazioni proposte da alcuni condomini che non hanno per nulla gradito la presenza di una guest house nel palazzo. Insufficiente il merito richiamo alla clausola, presente nel regolamento condominiale, con cui si sancisce il divieto di destinare gli appartamenti ad una qualsiasi industria o di ambulanza, sanatori, gabinetti per la cura di malattie infettive o contagiose, agenzie di pegni, case d’alloggio come pure di concedere in affitto camere vuote o mobiliate da farne comunque uso contrario alla tranquillità, al decoro e al buon nome del caseggiato. (Sentenza del 29 settembre 2022 del Tribunale di Roma)

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