Il consuntivo approvato dall’assemblea non basta per legittimare la richiesta dell’ex amministratore di vedersi restituiti i soldi da lui anticipati
Possibile pretendere il rimborso delle anticipazioni sostenute solo a fronte di una deliberazione dell’assemblea

Se l’ex amministratore richiede al condominio la ripetizione delle anticipazioni da lui effettuate, è tenuto a provare la fondatezza della propria richiesta. E a tal fine non è affatto sufficiente la produzione in giudizio del consuntivo, approvato dall’assemblea, da cui risulti un semplice disavanzo tra entrate e uscite, né si può utilizzare la sottoscrizione del verbale di consegna della documentazione apposta dal nuovo amministratore. Nel caso preso in esame dai giudici l’ex amministratore ha evidenziato che l’assemblea aveva approvato in più occasioni i consuntivi da lui predisposti, e dai quali sarebbero risultate le anticipazioni effettuate, e così aveva ratificato il suo operato. I giudici hanno replicato evidenziando, in prima battuta, come l’amministratore di condominio non ha un generale potere di spesa, in quanto spetta all’assemblea il compito non solo di approvare il conto consuntivo ma anche di valutare l’opportunità delle spese sostenute. Di conseguenza, l’ex amministratore può pretendere il rimborso delle anticipazioni sostenute solo a fronte di una deliberazione dell’assemblea. Ciò perché il credito dell’amministratore non può considerarsi liquido né esigibile senza un preventivo controllo da parte dell’assemblea. (Sentenza dell’11 ottobre 2022 del Tribunale di Napoli)