Ghiaino sulla strada: niente risarcimento per la vittima del capitombolo

Esclusa ogni ipotesi di responsabilità del Comune. Evidente la condotta superficiale tenuta dal privato cittadino vittima dell’incidente

Ghiaino sulla strada: niente risarcimento per la vittima del capitombolo

Nessuna responsabilità del Comune per la caduta subita da un privato cittadino che, impegnata la rampa che dal cartello d’inizio della zona urbana conduce al sottostante percorso pedonale, è scivolato a causa, a suo dire, della presenza di uno strato di ghiaino tendente a franare in quanto non aderente al terreno sottostante più compatto, e ha riportato la frattura biossea tibio-pereonale, che lo ha costretto ad assentarsi dall’attività lavorativa, con conseguente pregiudizio patrimoniale. Ricostruito l’episodio, i giudici ritengono l’incidente attribuibile alla condotta della persona danneggiata, condotta colposa alla luce dell’agevole prevedibilità del pericolo. Su quest’ultimo punto, in particolare, viene ritenuto prevedibile il rischio di caduta per la presenza di un percorso in discesa e sterrato, e per questo dotato di presidio di sicurezza, con modesta presenza di ghiaino del tutto percepibile. A fronte della agevole prevedibilità del pericolo da parte delle persone che si accingono a compiere il percorso teatro dell’incidente, è logico ritenere il comportamento della persona danneggiata  come imprudente, tale dunque da escludere ogni colpa del Comune. (Sentenza 9863 del 13 aprile 2023 della Corte di Cassazione)  

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