Gestione economica dello stabile: sì al pagamento in contanti delle quote condominiali
L'obbligo per l'amministratore non solo di aprire un conto corrente condominiale ma, altresì, di far transitare tutte le somme impiegate attraverso il suddetto conto non vieta ai condòmini il pagamento in contanti

Nella gestione economica del condominio l’amministratore è tenuto all’apertura di uno specifico conto corrente ma i singoli condòmini possono effettuare il pagamento in contanti delle quote condominiali. Per i giudici due sono i punti fermi, desumibili dal caso preso in esame: in primo luogo, non vi è divieto di raccogliere le quote in contanti per poi trasferirle sul conto; in secondo luogo, l'amministratore non può rifiutare il pagamento delle rate condominiali con danaro contante, poiché altrimenti commetterebbe una irregolarità nell'esercizio del mandato. Vi è però la possibilità di una eccezione: l'amministratore può rifiutare denaro contante se con apposita delibera l’assemblea condominiale ha previsto la raccolta delle rate mensili tra i compartecipi mediante impiego esclusivo della moneta elettronica. In tal caso, e solo in tal caso, il rifiuto dell'amministratore di ricevere contanti è legittimo. I giudici fanno chiarezza ricordando che la legge numero 220 del 2012 ha introdotto una norma che espressamente pone l'obbligo per l'amministratore non solo di aprire un conto corrente condominiale ma, altresì, di far transitare tutte le somme impiegate attraverso il suddetto conto. In particolare, egli è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condòmini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio, e ciascun condòmino può, per il tramite dell'amministratore, chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica. (Sentenza del 3 febbraio 2023 del Tribunale di Napoli)