Genitore trascura i propri doveri: decadenza solo se vi è pregiudizio per il figlio
Per la decadenza dalla decadenza genitoriale non è sufficiente che il genitore abbia violato e trascurato i doveri inerenti alla propria veste, ma occorre anche che da ciò ne sia conseguito pregiudizio per il figlio

Il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. Per la pronuncia di decadenza non è quindi sufficiente che il genitore abbia violato e trascurato i doveri inerenti alla propria veste (in alternativa all’abuso dei relativi poteri), ma occorre anche che da ciò ne sia conseguito pregiudizio per il figlio, e tale pregiudizio deve anche essere grave e certamente, alla luce della struttura della normativa, non può ritenersi implicito in ogni accertata violazione dei doveri genitoriali. Questi i paletti fissati dai giudici, a fronte della delicata vicenda da loro presa in esame e caratterizzata dalle palesi inadeguatezze del padre biologico di una bambina, padre poi dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale. In particolare si è appurato che l’uomo, tossicodipendente, aveva ripreso i contatti con la figlia, in parallelo al percorso da lui intrapreso presso il ‘SERT’, ma aveva preteso di imporre la propria paternità e, di fronte alla irrealizzabilità del progetto - anche perché la figlia identificava come padre il marito della madre -, aveva interrotto i rapporti con la bambina, con conseguenti grave disinteresse e grave violazione dei doveri fondamentali del genitore nei confronti della minore. In sostanza, l’uomo si è mostrato concentrato solo sul proprio legame di sangue e si è rivelato incapace di comprendere le esigenze della minore e di rispettare il percorso di graduale riavvicinamento alla bambina, percorso che la sua lunga assenza rendeva necessario. Ciò nonostante, però, non è stato provato il pregiudizio grave arrecato dall’uomo alla figlia né è stato valutato l’impatto delle condotte tenute dall’uomo sull’equilibrio della minore, che invece pare del tutto solido e armonico nella famiglia allargata al marito della madre. (Ordinanza 6191 dell’1 marzo 2023 della Corte di Cassazione)