Genitore trascura i propri doveri: decadenza solo se vi è pregiudizio per il figlio

Per la decadenza dalla decadenza genitoriale non è sufficiente che il genitore abbia violato e trascurato i doveri inerenti alla propria veste, ma occorre anche che da ciò ne sia conseguito pregiudizio per il figlio

Genitore trascura i propri doveri: decadenza solo se vi è pregiudizio per il figlio

Il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. Per la pronuncia di decadenza non è quindi sufficiente che il genitore abbia violato e trascurato i doveri inerenti alla propria veste (in alternativa all’abuso dei relativi poteri), ma occorre anche che da ciò ne sia conseguito pregiudizio per il figlio, e tale pregiudizio deve anche essere grave e certamente, alla luce della struttura della normativa, non può ritenersi implicito in ogni accertata violazione dei doveri genitoriali. Questi i paletti fissati dai giudici, a fronte della delicata vicenda da loro presa in esame e caratterizzata dalle palesi inadeguatezze del padre biologico di una bambina, padre poi dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale. In particolare si è appurato che l’uomo, tossicodipendente, aveva ripreso i contatti con la figlia, in parallelo al percorso da lui intrapreso presso il ‘SERT’, ma aveva preteso di imporre la propria paternità e, di fronte alla irrealizzabilità del progetto - anche perché la figlia identificava come padre il marito della madre -, aveva interrotto i rapporti con la bambina, con conseguenti grave disinteresse e grave violazione dei doveri fondamentali del genitore nei confronti della minore. In sostanza, l’uomo si è mostrato concentrato solo sul proprio legame di sangue e si è rivelato incapace di comprendere le esigenze della minore e di rispettare il percorso di graduale riavvicinamento alla bambina, percorso che la sua lunga assenza rendeva necessario. Ciò nonostante, però, non è stato provato il pregiudizio grave arrecato dall’uomo alla figlia né è stato valutato l’impatto delle condotte tenute dall’uomo sull’equilibrio della minore, che invece pare del tutto solido e armonico nella famiglia allargata al marito della madre. (Ordinanza 6191 dell’1 marzo 2023 della Corte di Cassazione)  

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