Garanzia per i vizi della cosa venduta: il conteggio della prescrizione scatta dalla consegna del bene
I giudici aggiungono che il riconoscimento che lo stesso venditore faccia del vizio o del difetto di qualità rende superflua la denunzia del compratore

In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, una volta eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull'acquirente l'onere della prova di aver denunciato i vizi nel termine di decadenza previsto dal Codice Civile. Di conseguenza, il riconoscimento che lo stesso venditore faccia del vizio o del difetto di qualità rende superflua la denunzia del compratore. Questi i principi ribaditi dai giudici, chiamati a prendere in esame il contenzioso concernente la domanda proposta da un compratore per la risoluzione del contratto di compravendita avente ad oggetto un erogatore d’acqua e, in subordine, la riduzione del prezzo. I giudici precisano che il riconoscimento dei vizi costituisce una dichiarazione di scienza relativa alla sussistenza della situazione obbiettiva lamentata dall'acquirente e non una dichiarazione negoziale; ne consegue che può essere fatta in qualsiasi forma, anche tacita, cioè con comportamenti incompatibili con l'intenzione di contestare la pretesa avversaria. Il riconoscimento dei vizi non richiede l'ammissione da parte del venditore della propria responsabilità. In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, il riconoscimento da parte del venditore concerne la materiale esistenza del vizio e non richiede un'ammissione di responsabilità del venditore; è sufficiente quindi che il venditore riconosca che un certo fenomeno denunciatogli, e comunque contestato, costituisca difetto della cosa venduta, anche se non ne indichi la causa o la attribuisca a fatto diverso da quello poi individuato come determinante il difetto. L'azione del compratore contro il venditore per far valere la garanzia prevista dal Codice Civile si prescrive, in ogni caso, nel termine di un anno dalla consegna del bene compravenduto, e ciò anche se i vizi non siano stati scoperti o non siano stati tempestivamente denunciati o la denuncia non fosse neppure necessaria, sempre che la consegna abbia avuto luogo dopo la conclusione del contratto, coincidendo, altrimenti, l'inizio della prescrizione con quest'ultimo momento. Per chiudere il cerchio, infine, i giudici precisano che è la consegna del bene, al momento della conclusione del contratto o successivamente, che rappresenta il dies a quo del termine prescrizionale mentre non hanno rilievo le consegne conseguenti agli interventi di riparazione da parte del venditore, che costituiscono la fase attuativa dell’esercizio del diritto di garanzia. (Ordinanza 4139 del 10 febbraio 2023 della Corte di Cassazione)