Gara pubblica, impossibile superare l’anomalia dell’offerta con la previsione di un ‘fondo maggiori oneri’

I giudici sottolineano che ci si troverebbe di fronte ad un fondo imputabile a qualsiasi eventuale costo non preventivato o preventivabile

Gara pubblica, impossibile superare l’anomalia dell’offerta con la previsione di un ‘fondo maggiori oneri’

Impossibile superare il giudizio di anomalia dell’offerta facendo riferimento alla previsione di un cosiddetto ‘fondo maggiori oneri’. Questo il paletto fissato dai giudici, chiamati a prendere in esame l’esclusione da una gara pubblica per l’incongruità dell’offerta presentata da una società In sostanza, la valutazione di anomalia dell’offerta, valutazione compiuta dalla titolare della gara d’appalto, non può essere superata attraverso la previsione di un cosiddetto ‘fondo maggiori oneri’, predisposto dalla società esclusa e imputabile a qualsiasi eventuale costo non preventivato o preventivabile. Su questo punto i giudici osservano che, in mancanza di specifici riferimenti ad una voce di costo ben individuata da compensare, il ‘fondo accantonamento’ costituirebbe una facile elusione del principio di immodificabilità dell’offerta, attraverso una surrettizia rimodulazione dei costi della manodopera nella fase delle giustificazioni, e ciò al solo scopo di far quadrare i conti rispetto alle contestazioni sollevate dalla stazione appaltante su alcune voci di costo. (Sentenza 2069 del 3 aprile 2023 del Tribunale amministrativo regionale della Campania)

News più recenti

Mostra di più...