Gara d’appalto: possibile porre rimedio alla mancata documentazione relativa a un titolo di studio

In assenza di una previsione della lex specialis che comporti l’esclusione nel caso di mancanza dell’attestato di equipollenza del titolo di studio estero, la stazione appaltante è tenuta, nella fase di gara e nel caso di omessa produzione del documento, a disporre il soccorso istruttorio

Gara d’appalto: possibile porre rimedio alla mancata documentazione relativa a un titolo di studio

Nella gestione della procedura per l’assegnazione di un appalto è doveroso per la stazione appaltante concedere alla società che punta ad ottenere il lavoro la possibilità di porre rimedio a una lacuna sul fronte documentale, ossia, nel caso specifico, alla mancanza di attestazione di equipollenza del titolo estero di studio di un dipendente. I giudici chiariscono che, in assenza di una previsione della lex specialis che comporti l’esclusione nel caso di mancanza dell’attestato di equipollenza del titolo di studio estero, la stazione appaltante è tenuta, nella fase di gara e nel caso di omessa produzione del documento, a disporre il soccorso istruttorio concedendo un termine per la sua produzione o, ancora, a richiedere la sostituzione della risorsa, ove prevista. In sostanza, tali previsioni esplicitano la differenza tra requisiti mancanti, ipotesi non suscettibile di soccorso istruttorio e determinante l’esclusione dalla gara, e documentazione incompleta a comprova dei requisiti, che ammette il soccorso istruttorio. Nel caso specifico, poi, il soccorso istruttorio da parte della stazione appaltante, volto a consentire l’acquisizione di altro curriculum comprovante il possesso dei requisiti del lavoratore, sarebbe stato doveroso, precisano i giudici, atteso, da un lato, che la carenza della comprova del requisito non attiene ad elemento sostanziale dell’offerta economica o tecnica, ma alla completezza della documentazione amministrativa, dall’altro, che l’irregolarità in discorso (vale a dire l’avere prodotto un curriculum relativo a laurea specialistica conseguita in altro Paese dell’Unione Europea senza contestuale produzione dell’attestazione di equipollenza) non evidenzia alcuna carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa era finalizzata. (Sentenza del 2 gennaio 2023 del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana)

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