Gara d’appalto: offerta anomala se l’utile d’impresa è praticamente simbolico

Necessario ragionare nell’ottica dell’interesse del committente pubblico a poter confidare sulla regolare esecuzione del servizio

Gara d’appalto: offerta anomala se l’utile d’impresa è praticamente simbolico

In materia di valutazione della possibile anomalia dell’offerta presentata in una gara d’appalto l’utile di impresa esiguo non denota automaticamente l’inaffidabilità dell’offerta economica, ma, precisano i giudici, esso non può ridursi ad una cifra meramente simbolica. I giudici ricordano, in premessa, che la finalità della verifica dell’anomalia dell’offerta è quella di evitare che offerte troppo basse espongano l’amministrazione al rischio di esecuzione della prestazione in modo irregolare e qualitativamente inferiore a quella richiesta e con modalità esecutive in violazione di norme, con la conseguente concreta probabilità di far sorgere contestazioni e ricorsi. Difatti, l’amministrazione deve aggiudicare l’appalto ad imprese che abbiano presentato offerte che, avuto riguardo alle caratteristiche specifiche della prestazione richiesta, risultino complessivamente proporzionate, sotto il profilo economico, all’insieme dei costi, rischi ed oneri che l’esecuzione della prestazione comporta a carico dell’appaltatore, con l’aggiunta del normale utile di impresa, affinché quest’ultima possa rimanere sul mercato Proprio per questo, se un utile di impresa esiguo non denota, di per sé, l’inaffidabilità dell’offerta economica, è altrettanto logico ritenere che l’utile non può ridursi ad una cifra meramente simbolica. Ciò perché gli appalti devono essere affidati ad un prezzo che consenta un adeguato margine di guadagno per le imprese, dovendosi ritenere che un utile trascurabile, come nella vicenda presa in esame dai giudici, potrebbe portare l’affidatario dell’appalto ad una negligente esecuzione, oltre che determinare contenziosi. In questa ottica, quindi, l’interesse del committente pubblico a poter confidare sulla regolare esecuzione del servizio deve ritenersi prevalente su quello dell’impresa, frequentemente invocato, ad eseguire comunque, ossia anche in perdita o con utile aziendale eccessivamente scarso, un appalto, al fine di acquisire esperienza professionale e fatturato da utilizzare in vista della partecipazione a futuri appalti. (Sentenza 8330 del 27 settembre 2022 del Consiglio di Stato)

News più recenti

Mostra di più...