Fognatura condominiale come bene comune: smentito il regolamento risalente al 1925

I giudici ritengono privo di valore il richiamo al datatissimo regolamento e riconoscono perciò il diritto di una condòmina ad allacciarsi alla rete fognaria condominiale

Fognatura condominiale come bene comune: smentito il regolamento risalente al 1925

Catalogabile come bene comune la fognatura condominiale. Irrilevante il fatto che il regolamento condominiale dello stabile, risalente al lontano 1925, la includa invece, facendo riferimento al Codice Civile del 1865, nel novero delle servitù prediali e non in quello delle opere comuni e condominiali.  Accolta, perciò, dai giudici l’istanza di una condòmina proprietaria di un locale facente parte dello stabile e che si era vista negare dal condominio la possibilità di allacciarsi alla rete fognaria condominiale.  Privo di valore, chiariscono i giudici, il richiamo fatto dal condominio al regolamento dello stabile, regolamento secondo cui la condòmina non poteva vantare alcun diritto sull’impianto fognario che non era elencato nelle parti comuni dello stabile.  Il condominio ha sottolineato, in particolare, che nel regolamento, risalente al 1925, che governava la comproprietà dei singoli appartamenti e dei locali terreni del fabbricato, erano proprietà comuni l’area su cui sorge il fabbricato, la terrazza che lo ricopre, il locale della cabina per la luce elettrica ed il cortile principale avente ingresso dall’androne del portone, mentre sono escluse le restanti parti e, quindi, anche la fognatura e gli impianti che il Codice Civile del 1865, al tempo vigente, regolava sotto il titolo di servitù prediali e non nell’ambito delle opere comuni e condominiali. (Sentenza del 3 novembre 2022 della Corte d’appello di Roma)

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