Finanziamento restituito in anticipo: sì alla riduzione del costo totale del credito

In caso di restituzione anticipata del finanziamento, il diritto del consumatore alla riduzione dei costi sostenuti in relazione al contratto di credito non può essere limitato a talune tipologie di costi, in funzione di quando sia stato concluso il contratto.

Finanziamento restituito in anticipo: sì alla riduzione del costo totale del credito

Il consumatore ha sempre diritto alla riduzione del costo totale del credito se restituisce in anticipo il finanziamento. Questo il paletto fissato dai giudici della Corte Costituzionale, i quali hanno sancito che, in caso di restituzione anticipata del finanziamento, il diritto del consumatore alla riduzione dei costi sostenuti in relazione al contratto di credito non può essere limitato a talune tipologie di costi, in funzione di quando sia stato concluso il contratto. Illegittima, perciò, quel passaggio normativo, risalente all’estate del 2021, con cui si limitava ad alcune tipologie di costi il diritto alla riduzione spettante al consumatore. La norma riguardava i contratti conclusi dopo l’entrata in vigore della disciplina attuativa – con decreto legislativo dell’agosto 2010 – della direttiva comunitaria del 2008 ma prima dell’entrata in vigore della legge numero 106 del 2021. In tale limitazione i giudici della Consulta hanno ravvisato una violazione dei vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, soprattutto alla luce della pronuncia, datata settembre 2019, della Corte di giustizia dell’Unione Europea sul ‘caso Lexitor’. All’epoca, con quella decisione, i giudici comunitari ebbero modo di chiarire che il diritto alla riduzione deve riferirsi a tutti i costi sostenuti dal consumatore, e che la riduzione deve operare in proporzione alla minore durata del contratto, conseguente alla restituzione anticipata. Ora, alla luce di quanto deciso dalla Corte Costituzionale, spetterà ai consumatori il diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, anche qualora abbiano concluso i loro contratti prima dell’entrata in vigore della legge numero 106 del 2021. (Sentenza 263 del 22 dicembre 2022 della Corte Costituzionale)

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