Finanziamento

Nella nozione di costi che devono essere rimborsati anche quegli oneri non correlati alla durata del prestito, ossia tutte quelle spese che il cliente affronta all’inizio per avviare la pratica dell’apertura del finanziamento

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Cessione del quinto: in caso di anticipata estinzione del finanziamento, scatta il rimborso integrale delle commissioni. Su questo fronte i giudici sono netti e ritengono incontestabile la rimborsabilità integrale di tutti gli oneri, in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Ciò anche alla luce della visione tracciata dai giudici i comunitari. Tale visione è fondata sia sul dato letterale che sulla ratio di garantire al cliente-consumatore una tutela effettiva (nel rispetto del contrapposto interesse del finanziatore) ed include, sottolineano i giudici, nella nozione di costi che devono essere rimborsati, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, anche quegli oneri che non sono correlati alla durata, ossia tutte quelle spese che il cliente affronta all’inizio per avviare la pratica dell’apertura del finanziamento e che sono scollegate alla durata del prestito, come spese di istruttoria e di gestione della domanda e commissioni bancarie. (Sentenza del 25 luglio 2022 della Corte d’Appello di Milano)

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