Fideiussore consumatore, nulla la clausola che deroga in tema di scadenza dell’obbligazione principale

Necessario evitare di limitare la facoltà del consumatore di opporre al creditore l’eccezione di intervenuta estinzione dell’obbligazione fideiussoria prestata

Fideiussore consumatore, nulla la clausola che deroga in tema di scadenza dell’obbligazione principale

Nulla, alla luce di quanto stabilito dal Codice del consumo, la clausola che, contenuta nelle fideiussioni sottoscritte da persone fisiche qualificabili come consumatore – cosiddetto fideiussore consumatore –, prevede una deroga a quanto previsto dal Codice Civile in materia di scadenza dell’obbligazione principale. I giudici, chiamati a prendere in esame l’opposizione a un decreto ingiuntivo azionato da un istituto di credito, hanno revocato il decreto emesso nei confronti del fideiussore persona fisica (o fideiussore consumatore), rilevando che la banca è decaduta dall’azione Entrando nei dettagli della vicenda, i giudici ritengono che il fideiussore, coniuge del debitore principale, sia qualificabile come consumatore, in quanto l’interesse da lui perseguito con il rilascio della fideiussione non era configurabile quale interesse professionale, ovvero alla stregua di un interesse connesso ad una sua attività professionale. In sostanza, è nulla la clausola che prevede una deroga in materia di estinzione dell’obbligazione, in quanto limita la facoltà del consumatore di opporre al creditore l’eccezione di intervenuta estinzione dell’obbligazione fideiussoria prestata. (Sentenza del 28 ottobre 2022 del Tribunale di Treviso)

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