Fallimento dichiarato sotto la legge fallimentare: per la successiva domanda di esdebitazione si applica il Codice della crisi d’impresa

I giudici sottolineano che il Codice della crisi d’impresa e della insolvenza non contempla alcuna norma di diritto transitorio con riguardo alla esdebitazione, già disciplinata dalla legge fallimentare

Fallimento dichiarato sotto la legge fallimentare: per la successiva domanda di esdebitazione si applica il Codice della crisi d’impresa

A fronte di una domanda di esdebitazione proposta in data successiva a quella – 15 luglio 2023 – di entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e in relazione a un fallimento dichiarato e chiuso in epoca precedente e nella vigenza della legge fallimentare, occorre avere riguardo ai requisiti richiesti dal ‘Codice della crisi d’impresa’, requisiti che non includono più l’elemento oggettivo previsto dalla legge fallimentare e costituito dal soddisfacimento in misura non irrisoria dei creditori concorsuali. Questo il chiarimento fornito dai giudici chiamati a prendere in esame l’istanza con cui un uomo, dichiarato fallito con sentenza del Tribunale quale titolare di impresa individuale, ha invocato la sussistenza di tutti i presupposti, previsti dalla legge fallimentare, per l’accoglimento dell’istanza di esdebitazione. I giudici sottolineano che il Codice della crisi d’impresa e della insolvenza non contempla alcuna norma di diritto transitorio con riguardo alla esdebitazione, già disciplinata dalla legge fallimentare. Inoltre, viene anche posto in evidenza che l’esdebitazione è istituto di diritto sostanziale che attiene alla responsabilità patrimoniale del fallito in quanto ne comporta, ove ne sia meritevole, la liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti, e che si perfeziona in virtù di una pronuncia costitutiva da parte del giudice e, inoltre, che è del tutto autonomo e non riconducibile ad una procedura concorsuale. (Ordinanza del 9 febbraio 2023 del Tribunale di Mantova)

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