Evidenti le precarie condizioni del marciapiede: caduta non addebitabile al Comune
Negato il risarcimento alla cittadina vittima di una brutta caduta nella piazza cittadina

Nessun addebito a carico del Comune per la caduta subita da una privata cittadina a causa delle precarie condizioni di un marciapiede della piazza cittadina. Decisiva la constatazione della superficialità mostrata in quei frangenti dalla donna. Decisiva la ricostruzione della dinamica dell’incidente. Ciò ha consentito di desumere l'assenza di nesso causale tra la cosa in custodia, cioè il marciapiede, e la caduta, risultata imputabile ad esclusiva responsabilità della danneggiata, colpevole di non aver prestato, in presenza di pavimentazione evidentemente sconnessa, particolare attenzione al proprio incedere e di non avere evitato di percorrere la parte del marciapiedi in cui le sconnessioni erano maggiori. Logico, quindi, escludere ogni possibile colpa del Comune, e catalogare l’episodio come frutto di causo fortuito, a fronte della autoresponsabilità della persona danneggiata, che ha tenuto una condotta imprudente, catalogabile come avvenimento non evitabile dal Comune ed estraneo alla sfera di competenza come custode attribuibile al Comune. (Ordinanza 10463 del 19 aprile 2023 della Corte di Cassazione)