Estremi del titolo urbanistico nella dichiarazione del venditore: il contratto è valido
Irrilevante il riferimento alla conformità o alla difformità dell’immobile, oggetto della cessione, rispetto al titolo urbanistico

Se nell’atto della dichiarazione del venditore sono presenti gli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, allora il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato. Questo il paletto fissato dai giudici, chiamati a prendere in esame il contenzioso concernente la richiesta di un trasferimento coattivo delle porzioni di un fabbricato costituente l’oggetto di un contratto regolarmente concluso tra venditore e compratore. I giudici hanno chiarito, analizzando lo specifico caso, che mere difformità, in violazione delle previsioni del titolo concessorio abilitativo, non possono comportarne l’insanabilità sotto il profilo urbanistico-edilizio. Del resto, la legge - la numero 662 del 1996 - esclude espressamente la nullità dell’atto di trasferimento di un immobile abusivo qualora sia in corso la procedura di condono, purché siano in esso riportati gli elementi della stessa procedura. Consequenziale l’affermazione della validità dell’alienazione indipendentemente dall’esito di detta procedura, che potrebbe concludersi anche in senso negativo nei confronti del nuovo proprietario, con la conseguente assoggettabilità del medesimo alle relative sanzioni previste dalla normativa urbanistica (penale ed amministrativa). (Ordinanza 5069 del 17 febbraio 2023 della Corte di Cassazione)