Esecuzione immobiliare: stop alla vendita del bene se il prezzo è troppo basso e frutto di dolo
II potere di sospendere la vendita è attribuito al giudice dell’esecuzione dopo l’aggiudicazione perché il prezzo offerto è notevolmente inferiore a quello giusto

Possibile, nel contesto di una esecuzione immobiliare, sospendere la vendita del bene. Ciò però solo a determinare precise condizioni. E su quest’ultimo punto si soffermano i giudici, chiamati a prendere in esame l’istanza presentata da un uomo e una donna nei confronti di un istituto di credito e mirata a vedere dichiarata, nel contesto della procedura esecutiva immobiliare a loro carico, la sospensione della procedura di vendita del bene a loro appartenuto e ora venduto a un prezzo notevolmente inferiore a quello giusto, e a vedere revocato il decreto di trasferimento del bene. Nello specifico, i giudici chiariscono che il potere di sospendere la vendita, attribuito al giudice dell’esecuzione dopo l’aggiudicazione perché il prezzo offerto è notevolmente inferiore a quello giusto, può essere esercitato allorquando si verifichino fatti nuovi successivi all’aggiudicazione, oppure emerga che nel procedimento di vendita si siano verificate interferenze illecite di natura criminale che abbiano influenzato il procedimento, ivi compresa la stima stessa, o, ancora, emerga che il prezzo fissato nella stima posta a base della vendita sia stato frutto di dolo scoperto dopo l’aggiudicazione, o, infine, che vengano prospettati, da una parte del processo esecutivo, fatti o elementi che essa sola conosceva anteriormente all’aggiudicazione, non conosciuti né conoscibili dalle altre parti prima di essa, purché costoro li facciano propri, adducendo tale tardiva acquisizione di conoscenza come sola ragione giustificativa per l’esercizio del potere del giudice dell’esecuzione. (Sentenza del 14 novembre 2022 del Tribunale di Mantova)