Esdebitazione regolata dalla legge fallimentare anche se è da pronunciare successivamente all’entrata in vigore del Codice della crisi
Fondamentale però che si tratti di una procedura fallimentare instaurata in epoca precedente all’operatività del suddetto Codice

L’esdebitazione costituisce non una procedura autonoma, bensì una fase eventuale rispetto a quella principale cui accede. Sicché essa resta regolata dalla legge fallimentare anche se è da pronunciare successivamente all’entrata in vigore del ‘Codice della crisi’ ma nell’ambito di una procedura fallimentare instaurata in epoca precedente. Il caso preso in esame dai giudici ha riguardato le istanze presentate da una società dichiarata fallita nonché dai soci illimitatamente responsabili dichiarati falliti per estensione. I debitori hanno, nelle rispettive istanze, invocato la applicazione delle nuove disposizioni dettate in tema di esdebitazione dal ‘Codice della crisi’, con conseguente diritto in capo d essi (ivi inclusa la società) di chiedere la inesigibilità dei debiti residui ancorché la procedura fallimentare non sia giunta al termine.
I giudici osservano che la fattispecie oggetto del processo non è stata espressamente e specificamente regolata nelle disposizioni legate al ‘Codice della crisi d’impresa’, atteso che il ricorso per esdebitazione non è né sussumibile in alcuna delle tipologie di ricorsi analiticamente descritti né qualificabile come procedura concorsuale scaturente dalla definizione dei predetti ricorsi. L’assenza di una disciplina transitoria precipua per l’istituto della esdebitazione offre, conseguentemente, due possibili scenari ermeneutici: considerare l’istituto de quo come una procedura (non concorsuale) diversa da tutte quelle indicate dal legislatore e, quindi, una procedura con una propria autonomia sostanziale e processuale, oppure considerare l’esdebitazione quale fase (eventuale) della procedura fallimentare. Le due opzioni interpretative hanno quale opposto precipitato normativo l’applicazione del ‘Codice della crisi’ nel primo caso o della legge fallimentare nel secondo caso. Ebbene, l’esdebitazione non può definirsi, secondo i giudici, una procedura autonoma, dovendosi necessariamente considerare una propaggine, ossia una coda finale ed eventuale della procedura cui accede. (Ordinanza del 30 marzo 2023 del Tribunale di Rimini)