Esdebitazione per il soggetto incapiente e che ha un reddito annuo inadeguato per il nucleo familiare
I giudici sottolineano che il soggetto indebitato non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, neppure in prospettiva futura, tenuto conto che non è titolare né di beni immobili né di beni mobili registrati, e, peraltro, non ha un reddito disponibile da destinare al soddisfacimento dei creditori

Va catalogata come incapiente, alla luce del ‘Codice della crisi d’impresa’, la persona fisica che non è titolare di beni immobili e di beni mobili e il cui reddito annuo netto, quale risultante dalle dichiarazioni dei redditi dell’ultimo triennio, risulti inferiore al fabbisogno annuo del suo nucleo familiare calcolato in base ai parametri previsti ‘Codice della crisi d’impresa’ ai fini del calcolo dell’eventuale eccedenza destinabile ai creditori. I giudici, alla luce dei dettagli relativi al caso loro sottoposto, sanciscono che può considerarsi incapiente la persona fisica che ha presentato domanda di esdebitazione e che, allo stato, non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, neppure in prospettiva futura, tenuto conto che non è titolare né di beni immobili né di beni mobili registrati, e, peraltro, non ha un reddito disponibile da destinare al soddisfacimento dei creditori, dato che il reddito annuo netto, quale unico percettore di reddito del suo nucleo familiare, composto altresì dalla moglie e da tre figli, è risultato pari a poco più di 23.000 euro nel 2019, a poco più di 23.000 euro nel 2020 e a quasi 23.300 euro da ultimo nel 2021, e, come tale, è inferiore al fabbisogno annuo del suo nucleo familiare calcolato nella somma di 23.612 euro in base ai parametri previsti dal ‘Codice della crisi d’impresa’ ai fini del calcolo dell’eventuale eccedenza destinabile ai creditori. (Decreto del 13 dicembre 2022 del Tribunale di Gela)