Escluso dalla gara l’operatore economico che vanta già precedenti contratti d’appalto risolti per sue carenze

Fondamentale che vi siano concrete ragioni sintomatiche di inaffidabilità dell’impresa

Escluso dalla gara l’operatore economico che vanta già precedenti contratti d’appalto risolti per sue carenze

Legittima l’esclusione dalla procedura di gara se motivata con l’inaffidabilità dell’operatore economico alla luce di significative o persistenti carenze dimostrate nell’esecuzione di precedenti contratti di appalto e che ne abbiano causato la risoluzione. Impossibile ritenere tale decisione motivata in modo lacunoso se la stazione appaltante ha giudicato inaffidabile il concorrente senza tener conto delle contestazioni da quest’ultimo sollevate negli atti di impugnativa giudiziaria delle risoluzioni subite ovvero quando non viene chiarito come i precedenti errori di esecuzioni siano suscettibili di ripetersi nell’appalto in affidamento rendendo incerto il completamento dell’opera. I giudici ribadiscono che la stazione appaltante può disporre l’esclusione di un concorrente a condizione che dia conto di un pregresso episodio di inadempimento, che essa reputi grave e sufficientemente ravvicinato nel tempo e da cui tragga ragioni sintomatiche di inaffidabilità dell’impresa. (Sentenza 4712 del 9 giugno 2022 del Consiglio di Stato)

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