Energia elettrica e gas: chiarimenti su natura e vincoli delle modifiche unilaterali dei contratti
Fondamentale il riferimento ai paletti imposti dalle norme fissate nel decreto Aiuti bis

Chiarimenti importanti dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato e dall’‘Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente sulla situazione del mercato dell’energia, con specifico riferimento a natura e vincoli delle Modifiche unilaterali dei contratti di energia elettrica e gas anche alla luce delle norme del decreto Aiuti bis. Obiettivo è garantire la tutela dei clienti e l’equilibrio del sistema energetico nazionale. In premessa viene riconosciuto che l’aumento incontrollato dei prezzi dell’energia e lo stato di incertezza generale causato dalle tensioni internazionali stanno coinvolgendo sia i consumatori che gli operatori del settore energetico, traducendosi talvolta in iniziative che possono configurarsi come pratiche commerciali scorrette o violazioni della regolazione di settore. A testimoniarlo anche le segnalazioni, da parte di alcuni consumatori, relative anche alla violazione dello stop imposto dal decreto Aiuti bis alle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e di gas naturale. Riflessione ad hoc, poi, per l’esercizio del diritto di recesso dal contratto di fornitura con i propri clienti. Vi possono essere problemi, viene precisato, qualora l’esercizio del diritto di recesso avvenga in violazione della regolazione dell’Autorità in materia – ad esempio, sono stati segnalati casi di esercizio di recesso con effetto praticamente immediato – e conseguente attivazione dei servizi di ultima istanza. In proposito viene chiarito che per i cosiddetti clienti di piccole dimensioni, la regolazione dell’Autorità riconosce la facoltà di recesso in capo al venditore, qualora si tratti di contratti di mercato libero e tale facoltà sia espressamente contemplata nel documento contrattuale, prevedendo un periodo di preavviso non inferiore a sei mesi. (Comunicato del 13 ottobre 2022 dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato)