Doppia striscia continua non significa strada a due carreggiate: illegittimo il posizionamento dell’autovelox
Non trattandosi di strada a scorrimento , il Comune non poteva installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità

La doppia striscia continua non basta per parlare di strada a due carreggiate: illegittimo perciò il posizionamento dell’autovelox e multa stracciata. Proprio applicando questa prospettiva i giudici hanno ‘graziato’ un automobilista beccato a superare abbondantemente il limite di velocità nel territorio di un Comune lombardo. Accolta, in sostanza, la tesi proposta dal difensore dell’automobilista e mirata a mettere in discussione la qualificazione della strada, scenario della violazione, come ‘a scorrimento veloce’ I magistrati ricordano, in premessa, che le strisce affiancate continue sono necessarie per separare i sensi di marcia nelle strade a carreggiata unica a due o più corsie per senso di marcia. Logica, quindi, la distinzione tra le strisce di separazione dei sensi di marcia e le strisce di margine della carreggiata. Di conseguenza, è erroneo, sanciscono i giudici, qualificare la strada in cui è stata contestata la violazione come strada a scorrimento veloce in quanto si trattava di strada ad una sola carreggiata. Quest’ultimo dettaglio è fondamentale, poiché il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità senza obbligo di fermo immediato del conducente può includere soltanto le strade con le caratteristiche minime per la configurazione di una strada urbana come ‘a scorrimento veloce’. Solo così è legittimo il posizionamento dell’apparecchio fisso di rilevazione elettronica della velocità. Invece, come giustamente sostenuto dal legale dell’automobilista, non trattandosi di strada a scorrimento veloce quella dove è stato registrato l’eccesso di velocità, il Comune non poteva installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità. (Sentenza 5078 del 17 febbraio 2023 della Corte di Cassazione)