Documentazione necessaria per il superbonus: accesso consentito al singolo condomino

Irrilevante che sia stata già accolta identica istanza presentata dall’amministratore in rappresentanza del Condominio

Documentazione necessaria per il superbonus: accesso consentito al singolo condomino

I giudici precisano, difatti, che esiste comunque un interesse specifico del condomino, in merito alla documentazione necessaria a poter chiedere di fruire del superbonus, anche se è già stata soddisfatta una domanda del Condominio che ha richiesto, in sostanza, tutta la documentazione necessaria all’attivazione sempre del superbonus. Ciò perché ciascun soggetto è titolare di un interesse autonomo e, quindi, differenziato a conoscere, anche laddove tale situazione scaturisca da una medesima condizione di fatto, i cui effetti si imputano però diversamente tra il Condominio ed il proprietario di una singola unità immobiliare. I giudici annotano che il condomino, nella qualità di proprietario dell’immobile sito al piano quarto di un caseggiato, aveva agito per l’accesso alla documentazione (costituita da elaborato grafico, atto notorio epoca abuso, documentazione fotografica, concessione edilizia, domanda di condono) relativa all’istanza di condono edilizio dell’immobile, e aveva precisato che l’interesse all’accesso agli atti sorgeva all’esito di un’assemblea condominiale in cui i condomini avevano deliberato di voler richiedere ai tecnici specializzati dei preventivi inerenti all’ottenimento del cosiddetto superbonus 110%. A seguito dell’assemblea, però, l’amministratore del Condominio aveva delegato ad una società specializzata anche l’esercizio dell’attività di richiesta di tutta la documentazione necessaria all’attivazione del superbonus e quella istanza era andata a buon fine. Ora identico esito, precisano i giudici, deve avere l’identica istanza di accesso presentata dal singolo condomino. (Sentenza 13336 del 18 ottobre 2022 del Tribunale amministrativo regionale del Lazio)

News più recenti

Mostra di più...